DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:
1. Articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
2. Articolo 1, comma 162, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150;
4. Accordi quadro stipulati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l’associazione bancaria italiana (ABI) e con l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA);
5. Circolare Attuativa Inps del 13 febbraio 2018, n. 28.
Istituito in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’APE è un prestito corrisposto a quote mensili dall’Istituto finanziatore scelto dal richiedente in possesso di determinati requisiti, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza e da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.
REQUISITI:
L’APE Volontario è accessibile a tutti i lavoratori privati e pubblici, gli iscritti alle gestioni previdenziali sostitutive ed esclusive, ma anche ai lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) ed agli iscritti alla gestione separata dell’INPS. Sono esclusi i liberi professionisti e chi è già titolare di una pensione diretta.
Per ottenere il prestito è necessario che il richiedente possa far valere tutte le seguenti condizioni:
1. aver compiuto almeno 63 anni di età;
2. far valere almeno 20 anni di contribuzione (senza contributi esteri o in totalizzazione o cumulo);
3. aver raggiunto l’età pensionabile entro 3 anni e 7 mesi dalla data di presentazione della domanda;
4. Tra la data di presentazione della domanda e quella di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia deve intercorrere un periodo superiore ai 6 mesi;
5. i soggetti con versamenti contributivi alla data del 31/12/1995 devono aver maturato un importo di pensione tale che – al netto della rata di ammortamento del prestito – possano avere in pagamento un importo non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (€ 702,65 per il 2017 e € 710,38 per il 2018);
6. Per i soggetti ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, devono aver maturato un importo di pensione tale che – al netto della rata di ammortamento del prestito – possano avere in pagamento un importo non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (€ 672,10 per il 2017, € 679,50 per il 2018).
L’APE è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, il percepimento di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito, il percepimento dell’A.PE. Sociale.
Importo minimo e massimo ottenibile
Innanzitutto è necessario ottenere dall’INPS la certificazione dei requisiti, con l’indicazione dell’importo minimo (€ 150,00 mensili) e massimo e la durata massima
L’importo massimo richiedibile varia al variare dell’importo della pensione ma anche dei mesi di anticipo:
• anticipi superiori ai 3 anni (36 mesi) il prestito non può essere superiore al 75% dell’importo mensile del trattamento pensionistico;
• anticipi superiori ai 24 mesi ma inferiori o pari ai 36 mesi il prestito non può essere superiore all’80% dell’importo mensile del trattamento pensionistico ;
• anticipi pari o superiori ai 12 mesi ma inferiori o pari ai 24 mesi il prestito non può essere superiore all’85% dell’importo mensile del trattamento pensionistico;
• anticipi superiori ai 6 mesi ma inferiori ai 12 mesi il prestito non può essere superiore all’90% dell’importo mensile del trattamento pensionistico.
MODALITA’ OPERATIVE:
Chi è interessato ad accedere all’APE volontaria deve procedere come segue:
1. Chiedere la certificazione del diritto all’APE individualmente tramite portale Inps o rivolgersi ad un soggetto autorizzato e debitamente delegato. Entro 60 gg. dalla ricezione della domanda l’Inps comunica al soggetto interessato l’esito della domanda. In caso di accoglimento della domanda nella comunicazione l’Inps indica: la prima e/o l’ultima data utile di presentazione della domanda di APE; l’importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile; la durata massima dell’APE. In caso di reiezione della domanda l’interessato, entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, può presentare istanza di riesame.
2. Ottenuta la Certificazione, il richiedente potrà inoltrare domanda di APE all’Istituto di Credito prescelto, tramite portale Inps, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid)
3. Contestualmente alla domanda di A.Pe. volontaria deve essere presentata la domanda di pensione di vecchia.
ATTENZIONE:
I soggetti che compiono 67 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021, essendo interessati dagli incrementi della speranza di vita che interverranno a decorrere dalla predetta data, sono tenuti ad esprimere, nella domanda di APE, la volontà di accedere o meno al finanziamento supplementare al fine di garantire l’erogazione dell’APE fino al perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia adeguato agli incrementi della speranza di vita previsti in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.
Nel caso in cui il decreto direttoriale disponesse per il biennio 2021-2022 un incremento della speranza di vita diverso da quello previsto in base allo scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, l’ammontare del finanziamento sarà rideterminato, senza necessità di una nuova valutazione del merito di credito al fine di garantire l’erogazione dell’APE fino alla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia adeguato agli incrementi della speranza di vita.
NOTA:
I soggetti che hanno maturato i requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, devono necessariamente presentare la domanda di APE entro il termine ultimo del 18 aprile 2018 chiedendo il pagamento dei ratei arretrati maturati, l’APE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento degli stessi requisiti. In tal caso la decorrenza non potrà essere comunque anteriore al 1° maggio 2017.