STATUTO

Denominazione e Sede

Art. 1. 

In data 19 Luglio 1945 si è costituita un’associazione, che dopo varie modificazioni nel nome, oggi è denominata “Federmanager Varese”.
L’Associazione ha sede in Varese, C.F. 80101750125.
Il trasferimento della sede all’interno del comune di Varese non comporterà modifica statutaria e spetterà al Consiglio Direttivo con propria delibera, così come l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, previa comunicazione alla Prefettura – U.T.G. – così come previsto dall’art. 4 co. 2 del D.P.R. nr. 361/2000.
L’Associazione ha durata illimitata, fermo restando l’anticipato scioglimento per legge o se deliberato dall’assemblea dei soci.

Finalità dell’associazione

art. 2.

1. L’Associazione – apolitica e senza fini di lucro – si propone di:
. rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali, sindacali, previdenziali e di assistenza sanitaria dei dirigenti industriali, dei quadri e delle alte professionalità, così come identificati all’art. 3 del presente Statuto, nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese;
. fornire agli associati assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi di cui dispone, materiale, nonché favorire lo spirito di solidarietà fra gli associati;
. promuovere iniziative tendenti alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione dei dirigenti, dei quadri e di tutte le alte professionalità, come di seguito identificate.
2. L’Associazione, condividendone finalità e scopi, aderisce a “Federmanager” con sede in Roma e tramite questa, alla CIDA – Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità e a “Federmanager Lombardia”, con sede in Milano.
3. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

art. 3.

1. Possono far parte dell’Associazione i dirigenti industriali, i quadri, le alte professionalità titolari di:
a) un rapporto di lavoro dipendente, con qualifica di dirigente di aziende industriali o di quadro, ai sensi dell’art. 2095 C.C. Per quest’ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applica un contratto collettivo o aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all’art. 1, comma 1, sez. II dell’Accordo 22 Dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come “quadri apicali”);
b) una pensione erogata dall’INPS, dovuta a un rapporto dirigenziale o quadro. Sarà facoltà dei quadri apicali pensionati mantenere l’iscrizione all’associazione qualora fossero già precedentemente iscritti a quest’ultima, senza soluzione di continuità, come quadri apicali in servizio;
c) già con rapporto di lavoro come al precedente punto a.
d) già con rapporto di lavoro dipendente a elevata professionalità (dirigente e/o quadro apicale) svolgono un’attività non ritenuta, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibile ovvero in contrasto con l’appartenenza all’associazione e ai suoi scopi;
2. Possono iscriversi tutti gli aventi diritto indipendentemente dal luogo di lavoro o residenza.
3. L’associato che cessa il rapporto di lavoro dipendente può continuare a rimanere iscritto all’Associazione stessa.
4. Gli Associati non possono appartenere ad altre organizzazioni sindacali.
5. Non costituisce motivo di incompatibilità l’iscrizione ad ordini, albi ovvero associazioni a carattere professionale.
6. Sono considerati “in servizio” a tutti gli effetti coloro che continuano, quali dirigenti o quadri apicali, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione.

Modalità di associazione

art. 4. 

L’ammissione di un nuovo socio dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Per l’assunzione della qualifica di Socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo organo in apposito Regolamento.
Sulla domanda di adesione, il Consiglio Direttivo delibera, con procedura e modalità descritte nel Regolamento, entro 30 giorni dalla presentazione, a suo insindacabile giudizio.
In caso di mancato accoglimento, motivato, della richiesta di ammissione da parte dell’Associazione, l’aspirante associato può presentare ricorso all’Assemblea ordinaria, inviando una richiesta scritta con Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

Diritti e doveri dei Soci

art. 5.

L’iscrizione all’associazione vale per l’intero anno solare in cui viene effettuata, e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se l’associato non presenta le proprie dimissioni per iscritto entro il 31 Ottobre di ogni anno, e ciò anche ai fini del pagamento della quota associativa.
Per gli associati di cui all’art. 3. il Consiglio fissa le quote associative in armonia alle decisioni federali.
La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.
La posizione associativa è strettamente personale e intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell’Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi.
Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell’Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva della stessa.
All’atto della richiesta di ammissione il socio:
– si obbliga al pagamento della quota associativa annuale come determinata dal Consiglio Direttivo; la quota associativa dovrà essere versata contestualmente all’accettazione di adesione quale socio da parte dell’Associazione ovvero entro il 30 aprile di ogni anno per i successivi rinnovi;
– si obbliga a tenere una condotta irreprensibile evitando qualsiasi comportamento che possa nuocere all’associazione o ai suoi rappresentanti;
– si obbliga ad aggiornare il Consiglio Direttivo su eventuali variazioni dei propri recapiti per ricevere le comunicazioni da parte dell’Associazione;
– si obbliga ad osservare le deliberazioni degli organi dell’associazione nonché i contratti collettivi e gli accordi stipulati dalla Federmanager – Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali o dall’Associazione direttamente;
– si obbliga ad accettare e rispettare il presente statuto, i regolamenti e le delibere dell’Assemblea nonché ogni altro atto regolante la vita dell’Associazione;
– si impegna a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
Tutti i soci hanno uguali diritti:
. Di essere informati e di partecipare a tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
. Di accedere ai locali dell’Associazione negli orari di apertura della stessa in conformità a quanto stabilito dal Regolamento;
. Di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
. Di recedere dall’Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, qualora non abbiano assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato, che ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta entro il termine del 31 Ottobre.

Perdita della qualifica di Socio

art. 6.

La qualità di Socio si perde:
a) Per decesso;
b) Dietro presentazione di dimissioni scritte (recesso);
c) Per morosità nel pagamento della quota associativa non sanata entro il termine del 30 aprile;
d) Per interdizione, inabilitazione o condanne per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
e) Per violazione dello Statuto, del regolamento nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea;
f) Per aver tenuto un comportamento tale da danneggiare moralmente e materialmente l’Associazione gli associati ed i suoi rappresentanti;
g) Per gravi motivi morali o disciplinari.
L’esclusione del socio, che può essere proposta anche dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri, è deliberata dall’Assemblea dei soci ed ha luogo per le cause sopra indicate dalla lettera c) alla lettera g) con voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti in Assemblea.
Contro il motivato provvedimento di esclusione, da notificarsi con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, è riconosciuto all’associato escluso il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera medesima.
La presentazione del ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento adottato.
Il socio del quale è proposta l’esclusione non ha diritto di voto nell’assemblea che delibera sulla sua esclusione.
In tutti gli altri casi la perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In caso di morte recesso od esclusione l’associato perderà automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, qualifiche e cariche sociali.

Organi dell’Associazione

art. 7.

Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente, il Vice Presidente
d) Revisore Legale (monocratico o collegiale)
e) il Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo, il Revisore Legale (monocratico o collegiale) ed il Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea e durano in carica un triennio.
Almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo deve essere in servizio.
E’ ammessa la eleggibilità a membro degli organi associativi per un numero di mandati non eccedenti i tre consecutivi.
Per gli incarichi all’interno degli organi associativi non sono ammessi più di due mandati consecutivi.
E’ facoltà del consiglio direttivo proporre all’assemblea la nomina di cariche onorarie a personalità che pur non appartenendo all’associazione abbiano contribuito in modo straordinario allo sviluppo dell’immagine della stessa. I soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea.
Ai titolari delle diverse cariche associative, come pure a qualsiasi associato che accetta di svolgere incarichi e/o funzioni per conto dell’associazione, non compete alcun compenso, ma il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, per motivi inerenti agli incarichi o le funzioni espletate, in attività svolte fuori dalla sede associativa ed in ogni caso autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Alla scadenza del triennio, almeno due mesi prima della data fissata per l’assemblea che dovrà provvedere al rinnovo dei componenti degli Organi associativi, il consiglio direttivo, con comunicazione inviata a tutti gli associati, all’indirizzo/al recapito di ciascun socio che risulterà nel libro degli associati, invita gli stessi a presentare le candidature alle cariche che dovranno essere rinnovate.

L’Assemblea degli Associati

art. 8.

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione.
Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale esenti da sanzioni disciplinari/provvedimenti in corso di esecuzione.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
I soci che non sono in regola con il pagamento della quota associativa non possono delegare né accettare deleghe.
L’associato che abbia diritto ad intervenire all’Assemblea può delegare per iscritto un altro associato al fine di rappresentarlo, ma ogni associato non potrà avere più di due deleghe.
La delega viene conferita per la singola Assemblea ed ha effetto anche per le successive convocazioni.
La delega dovrà essere conservata agli atti dell’associazione e non potrà essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione con comunicazione scritta, almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, primo comma, del codice civile, l’assemblea ordinaria, in caso di particolari esigenze, è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
La convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo purché si abbia prova di ricezione da parte del destinatario; la stessa verrà inoltrata all’indirizzo/al recapito di ciascun socio che risulterà nel libro degli associati.
Nel caso in cui la richiesta di convocazione provenga dai soci l’assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia, con avviso spedito almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno e l’ora della prima e seconda convocazione (che dovrà avvenire entro le 24 ore successive) il luogo e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea, è ordinaria e straordinaria e in entrambe le sessioni, è sempre presieduta dal Presidente in carica o in sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza di questo dal socio più anziano.
L’assemblea nomina un Segretario e se ritenuto opportuno ovvero necessario, due o più scrutatori.
Spetta a chi presiede l’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti e delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, accertare i risultati delle votazioni.
L’assemblea in sede ordinaria:
a) approva, entro 4 mesi dal termine dell’esercizio, il bilancio d’esercizio ed il bilancio previsionale per l’esercizio successivo;
b) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
c) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale (monocratico o collegiale), del Collegio dei Probiviri;
d) definisce il programma generale annuale di attività;
e) delibera in ordine all’esclusione dei soci, anche su proposta del Consiglio Direttivo, nei casi previsti all’art. 6, dalla lettera c) alla lettera g);
f) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto;
g) determina l’eventuale trattamento economico del Revisore Legale (monocratico o collegiale) nel caso in cui lo stesso venga retribuito;
h) revoca l’incarico al Revisore Legale (monocratico o collegiale) per giusta causa anche su proposta del Consiglio Direttivo;
i) delibera in merito ai ricorsi degli aspiranti soci contro il rigetto della domanda di adesione;
l) delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, anche su proposta del Consiglio Direttivo nel seguente ordine di priorità:
. ripianamento di eventuali perdite di gestione
. eventuale ricostituzione del patrimonio
. potenziamento, incremento e miglioramento delle attività svolte dall’associazione.
L’assemblea in sede straordinaria delibera:
a) sulle modificazioni del presente statuto;
b) sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
c) su un’eccezionale destinazione del patrimonio, su valutazione del Consiglio Direttivo e parere favorevole del Revisore Legale (monocratico o collegiale);
d) su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei votanti.
Agli amministratori non è consentito il diritto di voto in sede di approvazione del bilancio ed in quelle relative alla loro responsabilità.
Le deliberazioni assunte dall’assemblea sono immediatamente esecutive e dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario di Assemblea e da questi sottoscritte insieme al Presidente obbligando tutti i soci, ivi compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti, nonché affisse presso la sede sociale e le altre sedi amministrative eventualmente istituite.
Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre:
– il voto favorevole di almeno il 25% degli associati;
– è obbligatoria la pubblicazione sui media locali della convocazione dell’Assemblea Straordinaria;
per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di modifica statutaria la convocazione deve essere fatta pervenire almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea e deve essere accompagnata dalla proposta di modifica.
Nell’Assemblea Straordinaria convocata per deliberare modifiche all’Atto Costitutivo o allo Statuto, l’associato può delegare per iscritto un altro associato al fine di rappresentarlo e ogni associato potrà avere fino a 5 deleghe.
Le modifiche diverranno efficaci con l’iscrizione delle medesime nel registro delle persone giuridiche.
L’assemblea e le votazioni potranno tenersi in presenza o telematicamente.
Per motivi oggettivi o limitazioni imposte dalla legge, le assemblee, votazioni comprese, si svolgeranno utilizzando strumenti tecnologici (come, a titolo indicativo, teleconferenza e reti telematiche). Saranno valide le riunioni in audio video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l’identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità agli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare alla votazione simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici, venga meno il collegamento o la piattaforma web utilizzata, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 9.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 12 (dodici) membri compreso il Presidente e Vice Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione.
Almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo deve essere in servizio.
Tutti gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili per non più di 3 mandati consecutivi.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo non sia più disponibile per qualunque motivo (dimissioni, decesso, esclusione, ecc.), il Consiglio stesso provvederà alla sua sostituzione mediante subentro dei candidati non eletti in ordine di graduatoria ovvero esaurito l’elenco dei votati, mediante cooptazione di un altro associato.
I consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea utile che provvederà alla loro conferma o all’elezione di nuovi consiglieri.
In caso di cessazione/sostituzione di oltre 5 consiglieri, è necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio nella propria totalità e la convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni.
Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria sino a che non si sia insediato il nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.
Presidente e Vicepresidente possono essere scelti, rispettivamente, fra i membri in servizio ed in pensione, senza preferenza.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza ovvero di impedimento di quest’ultimo.
Il Consiglio Direttivo neoeletto dall’Assemblea è convocato, per l’assegnazione dei nuovi incarichi sociali entro 10 giorni dalla data della stessa Assemblea, dal Presidente uscente.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, convoca l’Assemblea dei soci e:
1) Attua le delibere dell’assemblea;
2) Predispone i regolamenti che verranno approvati dall’Assemblea;
3) Promuove, delibera ed attua iniziative e provvedimenti tendenti a conseguire gli scopi associativi;
4) Si pronuncia sui ricorsi presentati dagli associati nei casi previsti da statuto;
5) Nomina il Tesoriere, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra gli associati con comprovate conoscenze economico amministrative;
6) Trasmette il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Tesoriere, e le relative relazioni, al Revisore Legale (monocratico o collegiale) per l’approvazione da parte dell’Assemblea entro 4 mesi dal termine dell’esercizio;
7) propone all’assemblea l’utilizzo di eventuali eccedenze di bilancio dando priorità:
a) al ripianamento di eventuali perdite di gestione;
b) all’eventuale ricostituzione del patrimonio;
c) al potenziamento, incremento e miglioramento delle attività svolte dall’Associazione;
8) propone all’Assemblea:
a) la revoca del Revisore Legale (monocratico o collegiale) per giusta causa e l’esclusione del socio;
b) l’esclusione del socio
9) decide l’entità e le modalità di versamento dei contributi associativi in armonia alle decisioni federali nonché le spese di funzionamento dell’associazione;
10) delibera l’ammissione all’associazione dei soci;
11) delibera in tutti i casi inerenti alla perdita della qualifica di socio che non compete all’Assemblea;
12) delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore, previo parere favorevole del Revisore Legale (monocratico o collegiale);
13) conferisce eventuali deleghe di funzioni ad uno o più membri del Consiglio medesimo, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
14) delibera il trasferimento della sede dell’ente all’interno del Comune di Varese;
15) delibera l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie nonché rappresentanze in provincia di Varese;
16) nomina i rappresentanti dell’Associazione presso la Federmanager – Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, la Federmanager Lombardia ed ogni altro ente, ufficio o servizio;
17) autorizza ai membri del Consiglio stesso, al Revisore Legale (monocratico o collegiale), ai membri del Collegio dei Probiviri, a qualsiasi associato, gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, per motivi inerenti agli incarichi o le funzioni espletate in attività svolte fuori dalla sede associativa preventivamente autorizzate;
18) propone all’assemblea l’eventuale scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Viene inoltre convocato tutte le volte che il Presidente, lo ritiene opportuno, nonché a seguito di richiesta scritta, inoltrata al Presidente da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero dal Vice Presidente.
La convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo purché si abbia prova di ricezione da parte del destinatario e la stessa verrà inoltrata almeno 7 giorni prima dell’adunanza, e, in caso di urgenza, con e-mail o PEC, da spedirsi almeno 1 giorno prima all’indirizzo/recapito di ciascun amministratore che risulterà nel libro degli associati.
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.
Anche le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere per audio conferenza o audio videoconferenza con le medesime modalità, prerogative ed alle stesse condizioni dell’assemblea di cui all’art. 8.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare.
In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e le deliberazioni assunte valide quando sono presenti la totalità dei suoi membri e questi si dichiarino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza avere manifestato opposizione.
Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le delibere assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Di ogni delibera del Consiglio deve redigersi apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, anche esterno al consiglio, designato dal Presidente stesso.
La delibera dovrà essere trascritta, in ordine cronologico, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Non sono nominabili, e se nominati decadono dalla carica di membro del Consiglio Direttivo persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell’art. 2382 del codice civile; non sono inoltre nominabili come membri del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono incarichi o svolgono attività anche in altre Associazioni e/o Fondazioni dalle quali derivi un conflitto di interessi.
Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo non partecipa a 2 riunioni consecutive, o con giustificato motivo, a quattro riunioni consecutive nell’arco di un anno, è dichiarato decaduto dal consiglio stesso da notificarsi con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.
Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.
In caso di sostituzione, si procede ai sensi dell’art. 9, comma 5.

Il Presidente

art. 10.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile solo per 2 mandati consecutivi.
In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente deve, entro 15 giorni, convocare il Consiglio per procedere all’elezione del nuovo Presidente come previsto dall’Art. 9 co.IX, nonché ricostituire il Consiglio stesso nel rispetto dei vincoli contenuti all’Art. 9 co.VII.
Il Presidente:
– cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione;
– cura l’attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
– adotta i provvedimenti ritenuti opportuni o dovuti, nei casi di urgenza ed indifferibilità per la salvaguardia dei diritti ed interessi dell’Associazione, con l’obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo non oltre il termine di trenta giorni dall’assunzione degli stessi;
– cura l’osservanza dello statuto promuovendo la riforma qualora si renda necessario.

Il Revisore Legale (monocratico o collegiale)

art. 11.

L’Assemblea ordinaria nomina il Revisore monocratico (Revisore Legale) ovvero il collegio, ed in questo caso sarà composto da 3 membri effettivi e due supplenti. Il Revisore monocratico (Revisore Legale) ed almeno un membro effettivo ed uno supplente, se trattasi di organo collegiale, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il collegio elegge fra i suoi membri il proprio Presidente qualora venga stabilita la nomina di un organo collegiale.
Il/I Revisore/i vigila/vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’ente e sul suo concreto funzionamento.
Vigila/vigilano, altresì, sulla gestione finanziaria dell’Associazione, accerta/accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina/esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, predisposte dal Tesoriere, redigendo apposite relazioni e pareri per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, nonché effettua/effettuano verifiche di cassa.
Dura/durano in carica tre esercizi e scade/scadono con l’approvazione del bilancio del terzo esercizio.
Il/I Revisore/Revisori è/sono rieleggibile/rieleggibili per non più di 3 mandati consecutivi.
Non può essere nominato Revisore e, se nominato, decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall’art. 2399 del codice civile e, comunque, dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.
L’incarico può essere revocato, per giusta causa, (inosservanza dei doveri connessi alla funzione, in caso di comportamenti pregiudizievoli della reputazione dell’Associazione), anche su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell’Assemblea, dal ricevimento della comunicazione inviata con raccomandata A/R o PEC.
Il/I Revisore/Revisori può/possono in qualsiasi momento procedere, (anche individualmente), ad atti di ispezione e controllo nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni dell’Associazione.
Delle verifiche è redatto verbale, trascritto su apposito registro numerato e progressivo, sottoscritto dal/dai Revisore/Revisori.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo nonché con ogni altro incarico conferito dall’Associazione medesima dalla quale possa nascere un conflitto di interesse.
Le funzioni di Revisore, qualora esercitate da un socio, non verranno retribuite. In tal caso, possono essere rimborsate le spese documentate, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, sostenute per ragione del loro ufficio.
In caso di sostituzione per qualunque causa il membro uscente verrà surrogato dal supplente più anziano nella carica e ciò per il periodo di durata dell’incarico originario. Al venir meno della possibilità di funzionamento dell’organo per mancanza dei membri nel numero minimo, il Consiglio Direttivo richiederà la nomina di nuovi membri all’Assemblea.
Il Revisore/i membri effettivi del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probi Viri

art. 12.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i soci con almeno due anni di anzianità di iscrizione e in regola con il pagamento della quota associativa.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per non più di 3 mandati consecutivi.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Esso ha la funzione di:
a) vigilare sull’osservanza dello Statuto dando comunicazione al Consiglio delle accertate inosservanze;
b) decidere in via definitiva sulle controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo, entro 30 giorni dalla notifica della controversia, comunicata a mezzo raccomandata o posta certificata Pec;
c) procedere al controllo delle candidature per le cariche elettive;
d) vigilare sulla correttezza delle operazioni elettorali.
Avverso il giudizio del collegio sarà possibile ricorrere, nell’ordine, ai Probiviri Federmanager Nazionale e successivamente, al giudice ordinario.

Libri Sociali

art. 13.

Sono tenuti i libri verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale (monocratico o collegiale), con le modalità indicate nei rispettivi artt. 8, 9, 11.
E’ altresì tenuto il libro soci, aggiornato con frequenza annuale.
Ogni componente degli Organi Associativi può esaminare i libri sociali facendo pervenire richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale dovrà metterli a disposizione, per la consultazione, presso la sede entro e non oltre sette giorni lavorativi dal deposito della richiesta.
La consultazione dei documenti dovrà avvenire secondo principi di correttezza e buona fede.

Esercizi Sociali e Bilancio

art. 14.

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio il Tesoriere deve predisporre e presentare al Consiglio Direttivo:
a) il bilancio con lo stato patrimoniale ed il conto economico e il rendiconto finanziario relativi all’esercizio chiuso;
b) il preventivo per l’anno in corso.
Il Consiglio Direttivo trasmetterà il Bilancio, il preventivo e le rispettive relazioni al Revisore Legale (monocratico o collegiale) almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Tutta la documentazione è depositata in copia presso la sede dell’Associazione e messa a disposizione dei soci. Durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e fino alla relativa approvazione, i soci possono prenderne visione.
Il bilancio consuntivo e preventivo e le rispettive relazioni, accompagnate dal rapporto del Revisore Legale (monocratico o collegiale), verranno sottoposti all’Assemblea ordinaria, per l’approvazione.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 e seguenti del c.c..
Lo stato patrimoniale deve, inoltre evidenziare il mantenimento dell’integrità del patrimonio dell’Associazione, gli investimenti realizzati così come dovrà risultare espressamente il Fondo di garanzia patrimoniale indisponibile.
Il bilancio deve essere strutturato in modo da rispondere ai requisiti della trasparenza, chiarezza e completezza in relazione alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.

Il Tesoriere

art. 15.

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ovvero tra gli associati con comprovate conoscenze economico amministrative. Il tesoriere è rieleggibile per non più di 3 mandati consecutivi.
Il tesoriere assicura l’amministrazione economica, fiscale e finanziaria dell’associazione, anche avvalendosi del supporto di professionisti esterni, in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere deve predisporre e presentare al Consiglio Direttivo entro il termine di 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio:
a) il bilancio con lo stato patrimoniale ed il conto economico, il rendiconto finanziario, relativo all’esercizio chiuso;
b) il preventivo per l’anno in corso.
Il tesoriere supporta il Revisore Legale (monocratico o collegiale) nelle verifiche periodiche e in ogni caso in tutte le ispezioni e controlli effettuati da quest’ultimo.

Patrimonio

art. 16.

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni descritti nell’atto costitutivo e da:
a) beni mobili ed immobili comunque venuti in proprietà all’associazione a qualsiasi titolo consentito dalla legge;
b) eccedenze annue di bilancio;
2. Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) da ogni altra entrata.
3. Del patrimonio deve essere tenuto un inventario aggiornato annualmente. Al tesoriere dell’associazione è affidato il controllo dello stato patrimoniale.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Le risorse a disposizioni dell’associazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
L’Amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza, efficacia ed efficienza.
E’ fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, vincolato al perseguimento degli scopi statutari che deve essere gestito in modo coerente con la natura dell’associazione, quale ente senza scopo di lucro.
Lo stesso dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore, previo parere favorevole del Revisore Legale (monocratico o collegiale).
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Scioglimento e Liquidazione

art. 17.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria secondo modalità e termini di cui al precedente art. 8 per i seguenti motivi:
a) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravventa di conseguirlo;
b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animino l’associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività;
provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi.

Disposizione finale

art. 18.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle norme di legge in materia.