Confindustria, Confservizi e Confapi hanno sottoscritto con Federmanager tre accordi che, recependo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, intervengono sulla disciplina della previdenza complementare prevista dai rispettivi contratti collettivi, chiarendo le condizioni per il riconoscimento del contributo a carico del datore di lavoro.
Confindustria
Il 19 ottobre 2026, Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto un accordo che modifica e integra l’art. 18, comma 3, della Parte Quarta, “Tutele assistenziali e previdenziali – Welfare aziendale”, del CCNL del 13 novembre 2024 relativo ai dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi.
L’intesa chiarisce che il contributo previdenziale a carico dell’azienda è riconosciuto esclusivamente ai dirigenti iscritti a Previndai e limitatamente al periodo in cui l’iscrizione al Fondo risulta attiva.
Di conseguenza, qualora il dirigente scelga di aderire a una diversa forma di previdenza complementare, viene meno il diritto al contributo datoriale previsto dal contratto collettivo.
Confservizi
Federmanager e Confservizi hanno sottoscritto un accordo che interviene sulla questione della portabilità del contributo a carico del datore di lavoro, integrando il CCNL con l’inserimento della lettera g-bis nell’art. 27-bis, comma 3, dedicato alla “Previdenza complementare”.
La nuova disposizione chiarisce che l’obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste esclusivamente nei confronti dei dirigenti in servizio iscritti a Previndai e per tutto il periodo in cui permane l’iscrizione al Fondo.
Ne consegue che, qualora il dirigente in servizio decida di aderire a una forma pensionistica diversa da quella prevista dal contratto, il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo aziendale.
Confapi
Il 21 ottobre 2026, Federmanager e Confapi hanno sottoscritto un accordo che integra il CCNL, chiarendo le condizioni per il riconoscimento del contributo aziendale alla previdenza complementare per dirigenti e quadri superiori.
L’intesa introduce nuove disposizioni contrattuali:
- Art. 18, comma 6 – Sezione prima: Dirigenti
- Art. 24, comma 2-bis – Sezione seconda: Quadri superiori
In particolare, il contributo a carico dell’azienda è riconosciuto esclusivamente ai dirigenti e ai quadri superiori in servizio iscritti al Previndapi e per tutto il periodo in cui permane l’iscrizione al Fondo.
Pertanto, in caso di adesione a una forma di previdenza complementare diversa dal Previndapi, viene meno il diritto al contributo aziendale previsto dal contratto.
L’efficacia delle nuove disposizioni è prevista dal 31 ottobre 2026.




